TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI.

(Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.)

Come per il precedente anno, anche per l’ANNO 2025 resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L. 147/2013 art. 1, c. 639) pertanto viene confermata la TARI: TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI.

 

Presupposto della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tariffa, composta da una parte fissa e una variabile, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché per le utenze domestiche al numero dei componenti del nucleo familiare. Per la sua determinazione si è tenuto conto dei criteri previsti dal Regolamento di cui al DPR n. 158/1999, in conformità al metodo tariffario (MTR2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA, dell’aggiornamento biennale 2024-2025 di cui alla delibera ARERA n. 389/2023/R/Rif, dell’aggiornamento dei meccanismi di calcolo alle ultime pronunce del Consiglio di Stato sulla determinazione per gli impianti minimi di trattamento dei rifiuti di cui la delibera ARERA n. 7/2024/R/Rif. e degli ulteriori provvedimenti di ARERA.

 

L’importo dovuto ai fini TARI è maggiorato dell’importo del 5% per il TEFA (Tributo provinciale per l’esercizio di tutela protezione ed igiene dell’ambiente) di cui all’art.19 del D.lgs. n.504/1992. È di competenza della Giunta Provinciale deliberare annualmente il tasso % della maggiorazione.

 

Dal 1° gennaio 2024 alla TARI dovuta è aggiunto l’importo delle COMPONENTI PEREQUATIVE.

Relativamente alle COMPONENTI PEREQUATIVE, la Legge 17 maggio 2022, n. 60, art. 2, ai:

  • 6, ha inserito il punto 6-bis alla lettera b-ter del c. 1 dell’art. 183 del D.lgs. n.152/2006 introducendo nella definizione di rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;
  • 7, ha previsto che al fine di distribuire sull’intera collettività nazionale i relativi oneri, i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati devono essere coperti con una specifica componente che si aggiunge alla Tari;
  • 8, ha demandato ad ARERA la definizione della predetta componente tariffaria e la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci.

 

ARERA con Delibera n. 386/2023/R/RIF ha dato attuazione alla previsione contenuta nell’art. 2 della Legge n. 60/2022 introducendo:

- la componente perequativa Ur1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza.

- la componente perequativa Ur2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza, poiché come avviene negli altri settori regolati, le eventuali agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi vengano compensate tramite una specifica componente perequativa da applicare altresì alle utenze del servizio dei rifiuti urbani.

ARERA ha inoltre modificato l’art. 6 del Testo integrato in tema di trasparenza, approvato con Delibera n. 444/2019, prevedendo che negli avvisi di pagamento, occorre indicare per ciascuna delle due componenti perequative gli importi (espressi in euro), il valore unitario (espresso in euro/utenza) e la finalità per cui tali componenti sono state istituite, pertanto si COMUNICA:

 che la componente Ur1, a, è inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza e la componente Ur2, a, è inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza, entrambe potranno essere aggiornate annualmente dall’Autorità in coerenza rispettivamente con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione ed in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

 

BONUS SOCIALE

Il D.L. 124/2019, art. 57 bis, c. 2, L.C. 157/2019 - ha previsto che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) assicuri agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economiche – sociali disagiate, l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato e l’Autorità ha il compito di definire, con propri provvedimenti, le modalità attuative, sulla base di principi e di criteri individuati con DPCM che è stato emanato il 21 gennaio 2025.

Le agevolazioni riguardano una riduzione della TARI pari al 25% ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

 

Dal 1° gennaio 2025, a copertura dei costi sostenuti per le suddette agevolazioni, è stata istituita (del. ARERA n. 133/2025/R/RIF) un’ulteriore COMPONENTE PEREQUATIVA Ur3, inizialmente pari a 6 euro.

Il su citato bonus verrà erogato quando saranno disponibili le indicazioni di Arera definitive in merito alle modalità di applicazione e i flussi ISEE forniti da SGate.

In merito si precisa che le suddette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei servizi urbani.

 

Viene inviato ad ogni contribuente un Avviso di pagamento con allegati i MODELLI DI PAGAMENTO F24 pre-compilati con l’indicazione dei Codici Tributo TARI 3944 e TEFA.

L’importo dell'avviso di pagamento è stato determinato:

per la rata di acconto del 30.09.2025, utilizzando le tariffe in vigore per l’anno 2024, approvate con Deliberazione C.C. 22 del 20.07.2024;

per la rata a saldo del 16.12.2025, utilizzando le tariffe in vigore per l’anno 2025, approvate con Deliberazione C.C. 15 del 25.06.2025.

  

Si avverte che, ai sensi della L. 147/2013, art. 1, c. 642, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; il Comune, nel caso di violazioni (Omessa, infedele/inesatta dichiarazione, omesso o parziale pagamento) potrà rivalersi, secondo le modalità stabilite dalla legge vigente, nei confronti dei soggetti passivi coobbligati individuati sulla base delle risultanze in possesso dell’Ente. (dati anagrafici, contratti di locazioni, dichiarazione rese dall’intestatario o da altri soggetti interessati).

 

DICHIARAZIONE TARI 

il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi dei seguenti presupposti: inizio di possesso, dell’occupazione o della detenzione dell’immobile, modifica di superficie e ogni altra variazione che incide sull’importo del tributo. In merito, informiamo che l’importo da versare riportato nell’avviso e da noi determinato, non pregiudica l’eventuale e successiva azione di accertamento da parte del Comune, in caso di dichiarazione non corretta.

In sede di bollettazione, per l’assoggettamento al Tributo è considerata la superficie degli immobili dichiarata e/o accertata sulla base dei dati catastali registrati all’Agenzia delle Entrate – Catasto Urbano.

 

Si prega il Contribuente di verificare il dettaglio della sua situazione e in caso di discordanze, produrre all’Ufficio Tributi direttamente, via posta o telematica in forma scritta, le eventuali osservazioni e/o controdeduzioni, con anche idonea documentazione di rettifica, entro e non oltre 30 gg dal ricevimento della presente. 

 

Per effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico. 

 

TARIFFE ANNO 2025 – PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

DELIBERAZIONE C.C   APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

REGOLAMENTO TARI 

DELIBERA C.C   APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI

REGOLAMENTO AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO

DELIBERA C.C  APPROVAZIONE REGOLAMENTO AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO

 

MODULISTICA ANNO 2025:

DICHIARAZIONE DI INIZIO/VARIAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE

DICHIARAZIONE DEGLI OCCUPANTI NON FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE RESIDENTE

ISTANZA DI RIMBORSO

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI (da presentare entro il 1° di Gennaio di ogni anno)

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI COMPOSTATORI (da presentare in caso di cessazione dell’autocompostaggio domestico).

 

 

  

 

Argomenti
Tributi

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri