TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI.

(Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.)

Come per il precedente anno, anche per l’ANNO 2023 resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014) pertanto viene confermata la TARI: TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI.

 

Le caratteristiche della TARI - TASSA comunale sui rifiuti non sono variate rispetto agli anni precedenti e restano in vigore la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli   urbani, smaltiti dal Comune.

 -    La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla superficie dell’abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal NUCLEO famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). Sull’importo del tributo, viene calcolato il 5 % per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 -    Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l’indicazione dei Codici Tributo TARI 3944 e TEFA.

 

MODALITA’ DI CALCOLO – PER LE UTENZE DOMESTICHE. 

STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI.

A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:

(150 mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € /nucleo familiare ______ X n. bimestri / 12 = Tariffa

N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, occorre infine AGGIUNGERE : (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l’onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999. 

 

MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON – DOMESTICHE

Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99).  STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile sempre dopo averla moltiplicata per  la superficie.

A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120: calcolo (120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 10 €/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X “tariffa variabile unitaria” categoria 10 €/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa.

Per celerità di calcolo si può sommare la tariffa fissa + la tariffa variabile e il risultato così ottenuto si moltiplica per la superficie e si otterrà così il TOTALE del dovuto).

N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE: - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.

(PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA)

 

SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell’occupazione. 

 

PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:

a) locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

- Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte e i posti auto scoperti, i cortili giardini e i parchi;

b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

 

DICHIARAZIONE TARI – reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:

- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili.

- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti purché vengano indicate le generalità dell’intestatario scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe Comunale.

- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso di cessazione dell’occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione. 

 

VERSAMENTI ANNO 2023

I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze:

1ª  rata  -  scadenza di versamento entro il 30 SETTEMBRE 2023

2ª  rata  -  scadenza di versamento entro il 31 OTTOBRE 2023.

E’ possibile un versamento unico ma entro la prima rata;

In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento.

Per effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico. 

 

TARIFFE ANNO 2023 – PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

REGOLAMENTO TARI 

DELIBERA C.C   APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI

REGOLAMENTO AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO

DELIBERA C.C  APPROVAZIONE REGOLAMENTO AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO

 

MODULISTICA ANNO 2023:

DICHIARAZIONE DI INIZIO/VARIAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE

DICHIARAZIONE DEGLI OCCUPANTI NON FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE RESIDENTE

ISTANZA DI RIMBORSO

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI (da presentare entro il 1° di Gennaio di ogni anno)

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI COMPOSTATORI (da presentare in caso di cessazione dell’autocompostaggio domestico).

 

 

  

 

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