Anno 2022 - cosa c'è da sapere
TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI.
(Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.)
Come per il precedente anno, anche per l’ANNO 2022 resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014) pertanto viene confermata la TARI: TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI.
Le caratteristiche della TARI - TASSA comunale sui rifiuti non sono variate rispetto agli anni precedenti e restano in vigore la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune.
- La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla superficie dell’abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal NUCLEO famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). Sull’importo del tributo, viene calcolato il 5 % per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l’indicazione dei Codici Tributo TARI 3944 e TEFA.
MODALITA’ DI CALCOLO – PER LE UTENZE DOMESTICHE.
STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150 mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € /nucleo familiare ______ X n. bimestri / 12 = Tariffa
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, occorre infine AGGIUNGERE : (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l’onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON – DOMESTICHE
Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile sempre dopo averla moltiplicata per la superficie.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120: calcolo (120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 10 €/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X “tariffa variabile unitaria” categoria 10 €/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa.
Per celerità di calcolo si può sommare la tariffa fissa + la tariffa variabile e il risultato così ottenuto si moltiplica per la superficie e si otterrà così il TOTALE del dovuto).
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE: - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
(PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA)
SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell’occupazione.
PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:
a) locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte e i posti auto scoperti, i cortili giardini e i parchi;
b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
DICHIARAZIONE TARI – reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:
- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti purché vengano indicate le generalità dell’intestatario scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe Comunale.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso di cessazione dell’occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione.
VERSAMENTI ANNO 2022
I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze:
1ª rata - scadenza di versamento entro il 30 SETTEMBRE 2022
2ª rata - scadenza di versamento entro il 31 OTTOBRE 2022.
E’ possibile un versamento unico ma entro la prima rata;
In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento.
Per effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico.
TARIFFE ANNO 2022 – PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
REGOLAMENTO TARI
DELIBERA C.C APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI
REGOLAMENTO AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO
DELIBERA C.C APPROVAZIONE REGOLAMENTO AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO
MODULISTICA ANNO 2022:
DICHIARAZIONE DI INIZIO/VARIAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE
DICHIARAZIONE DEGLI OCCUPANTI NON FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE RESIDENTE
ISTANZA DI RIMBORSO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI (da presentare entro il 1° di Gennaio di ogni anno)
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI COMPOSTATORI (da presentare in caso di cessazione dell’autocompostaggio domestico).
Tasse e tributi
Tributi
Anno 2021 - cosa c'è da sapere
TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI.
(Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.)
Come per il precedente anno, anche per l’ANNO 2021 resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014) pertanto viene confermata la TARI: TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI.
Le caratteristiche della TARI - TASSA comunale sui rifiuti non sono variate rispetto agli anni precedenti e restano in vigore la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune.
- La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla superficie dell’abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal NUCLEO famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). Sull’importo del tributo, , si aggiunge il (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l’indicazione del Codice Tributo TARI 3944.
MODALITA’ DI CALCOLO – PER LE UTENZE DOMESTICHE.
STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150 mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € /nucleo familiare ______ X n. bimestri / 12 = Tariffa
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, occorre infine AGGIUNGERE : (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l’onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON – DOMESTICHE
Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile sempre dopo averla moltiplicata per la superficie.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120: calcolo (120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 10 €/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X “tariffa variabile unitaria” categoria 10 €/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa.
Per celerità di calcolo si può sommare la tariffa fissa + la tariffa variabile e il risultato così ottenuto si moltiplica per la superficie e si otterrà così il TOTALE del dovuto).
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE: - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
(PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA)
SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell’occupazione.
PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:
a) locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte e i posti auto scoperti, i cortili giardini e i parchi;
b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
DICHIARAZIONE TARI – reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:
- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti purché vengano indicate le generalità dell’intestatario scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe Comunale.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso di cessazione dell’occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione.
VERSAMENTI ANNO 2021
I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze:
1ª rata - scadenza di versamento entro il 30 SETTEMBRE 2021
2ª rata - scadenza di versamento entro il 31 OTTOBRE 2021.
E’ possibile un versamento unico ma entro la prima rata; In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento Per effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico.
MODULISTICA TARI 2021 (cliccare sulla voce per scaricare i modelli).
DICHIARAZIONE DI INIZIO/VARIAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE
DICHIARAZIONE DEGLI OCCUPANTI NON FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE RESIDENTE
ISTANZA DI RIMBORSO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI (da presentare entro il 1° di Gennaio di ogni anno)
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI COMPOSTATORI (da presentare in caso di cessazione dell’autocompostaggio domestico).
IL REGOLAMENTO TARI SI TROVA NELL'APPOSITA SEZIONE RISERVATA AI REGOLAMENTI;
LE DELIBERE DI CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE SONO PUBBLICATE NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE
LA DELIBERA DI CONSIGLIO SULL’AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO SI TROVA NELL’APPOSITA SEZIONE RISERVATA AI REGOLAMENTI ED E’ PUBBLICATA NELL’ALBO PRETORIO ON-LINE; ed è inoltre consultabile in questa SEZIONE
TARIFFE ANNO 2021 – PER UTENZE DOMESTICHE E PER UTENZE NON DOMESTICHE
Anno 2020 - cosa c'è da sapere
TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI.
(Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.)
Come per il precedente anno, anche per l’ANNO 2020 resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014) pertanto viene confermata la TARI: TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI.
Si avvisano i contribuenti che non è stato possibile provvedere alla stesura del Piano Finanziario entro il 31/07/2020 in quanto il soggetto gestore non ha ancora fornito i dati necessari secondo i nuovi criteri indicati dall’ARERA nella deliberazione n. 443/2019. Pertanto si è ritenuto indispensabile approvare le Tariffe della TASSA RIFIUTI già adottate per l’Anno 2019 anche per l’Anno 2020. LA SOMMA CHE VIENE RICHIESTA CON GLI AVVISI DI PAGAMENTO INVIATI CON SCADENZA 1^ RATA 31 AGOSTO 2020 e 2^ RATA 31 OTTOBRE 2020 VERRA’ SUCCESSIVAMENTE CONGUAGLIATA IN SEGUITO AL NUOVO PIANO FINANZIARIO CHE VERRA’ APPROVATO ENTRO FINE ANNO.
Le caratteristiche della TARI - TASSA comunale sui rifiuti non sono variate rispetto agli anni precedenti e restano in vigore la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune.
- La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla superficie dell’abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal NUCLEO famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti). Sull’importo del tributo, , si aggiunge il (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l’indicazione del Codice Tributo TARI 3944.
MODALITA’ DI CALCOLO – PER LE UTENZE DOMESTICHE.
STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150 mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € /nucleo familiare ______ X n. bimestri / 12 = Tariffa
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, occorre infine AGGIUNGERE : (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l’onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON – DOMESTICHE
Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile sempre dopo averla moltiplicata per la superficie.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120: calcolo (120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 10 €/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X “tariffa variabile unitaria” categoria 10 €/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa.
Per celerità di calcolo si può sommare la tariffa fissa + la tariffa variabile e il risultato così ottenuto si moltiplica per la superficie e si otterrà così il TOTALE del dovuto).
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE: - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
(PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA)
SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell’occupazione.
PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:
a) locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte e i posti auto scoperti, i cortili giardini e i parchi;
b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
DICHIARAZIONE TARI – reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:
- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti purché vengano indicate le generalità dell’intestatario scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe Comunale.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso di cessazione dell’occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione.
VERSAMENTI ANNO 2020
I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze:
1ª rata - scadenza di versamento entro il 31 AGOSTO 2020
2ª rata - scadenza di versamento entro il 31 OTTOBRE 2020.
E’ possibile un versamento unico ma entro la prima rata; In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento Per effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico.
MODULISTICA TARI 2020 (cliccare sulla voce per scaricare i modelli).
DICHIARAZIONE DI INIZIO/VARIAZIONE PER UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE
DICHIARAZIONE DEGLI OCCUPANTI NON FACENTI PARTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE RESIDENTE
ISTANZA DI RIMBORSO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI (da presentare entro il 1° di Gennaio di ogni anno)
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO DEI COMPOSTATORI (da presentare in caso di cessazione dell’autocompostaggio domestico).
IL REGOLAMENTO TARI SI TROVA NELL'APPOSITA SEZIONE RISERVATA AI REGOLAMENTI;
LE DELIBERE DI CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE SONO PUBBLICATE NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE
LA DELIBERA DI CONSIGLIO SULL’AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO SI TROVA NELL’APPOSITA SEZIONE RISERVATA AI REGOLAMENTI ED E’ PUBBLICATA NELL’ALBO PRETORIO ON-LINE; ed è inoltre consultabile in questa SEZIONE
TARIFFE ANNO 2020 – PER UTENZE DOMESTICHE E PER UTENZE NON DOMESTICHE
Anno 2019 - cosa c'è da sapere
TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI.
(Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.)
Come per il precedente anno, anche per l’ANNO 2019 resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014) pertanto viene confermata la TARI: tributo PER IL servizio rifiuti, QUALE COMPONENTE DELLA IUC (IMPOSTA unica comunale).
Le caratteristiche della TARI - TASSA comunale sui rifiuti sono :
- Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune.
- La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla superficie dell’abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal NUCLEO famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sull’importo del tributo, , si aggiunge il (5%) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l’indicazione del Codice Tributo TARI 3944.
MODALITA’ DI CALCOLO – PER LE UTENZE DOMESTICHE.
STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile in base al numero DEI COMPONENTI IL nucleo famigliare PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150 mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € /nucleo familiare ______ X n. bimestri / 12 = Tariffa
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, occorre infine AGGIUNGERE : (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l’onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON – DOMESTICHE
Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile sempre dopo averla moltiplicata per la superficie.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120: calcolo (120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 10 €/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X “tariffa variabile unitaria” categoria 10 €/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa.
Per celerità di calcolo si può sommare la tariffa fissa + la tariffa variabile e il risultato così ottenuto si moltiplica per la superficie e si otterrà così il TOTALE del dovuto).
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE: - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
(PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA)
SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell’occupazione.
PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:
a) locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte e i posti auto scoperti, i cortili giardini e i parchi;
b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
DICHIARAZIONE TARI – reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:
- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti purché vengano indicate le generalità dell’intestatario scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe Comunale.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso di cessazione dell’occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione.
VERSAMENTI ANNO 2019
I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze:
1ª rata - scadenza di versamento entro il 30 LUGLIO 2019
2ª rata - scadenza di versamento entro il 30 OTTOBRE 2019.
E’ possibile un versamento unico ma entro la prima rata; In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento Per effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico.
IL REGOLAMENTO TARI SI TROVA NELL'APPOSITA SEZIONE RISERVATA AI REGOLAMENTI;
LE DELIBERE DI CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE SONO PUBBLICATE NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE
LA DELIBERA DI CONSIGLIO SULL’AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO SI TROVA NELL’APPOSITA SEZIONE RISERVATA AI REGOLAMENTI ED E’ PUBBLICATA NELL’ALBO PRETORIO ON-LINE; ed è inoltre consultabile in questa SEZIONE
TARIFFE ANNO 2019 – PER UTENZE DOMESTICHE E PER UTENZE NON DOMESTICHE
Anno 2018 - cosa c'è da sapere
TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. (Legge 147 del
27/12/2013 e s.m.i.)
Come per il
precedente anno, anche per l’ANNO 2018, resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L.
147/2013 – Legge di Stabilità 2014) pertanto viene confermata la TARI: tributo PER IL servizio rifiuti, QUALE
COMPONENTE DELLA IUC (IMPOSTA unica comunale).
Le
caratteristiche della TARI
- tASSA
comunale sui rifiuti sono :
- Copertura del 100%
dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di
quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune.
- La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla
superficie dell’abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli
occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti
prodotti dal famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti
Sull’importo del tributo, , si aggiunge il (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
-
Viene pertanto inviata ad ogni
contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24
pre-compilato con l’indicazione del Codice Tributo TARI 3944.
MODALITA’ DI CALCOLO – PER LE UTENZE DOMESTICHE.
STANTE
CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE,
SI moltiplica la superficie calpestabile
dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa
variabile in base al numero DEI COMPONENTI IL nucleo famigliare PER I RESIDENTI
NEL COMUNE. pER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO
NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI.
A)
TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150
mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare
di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € /nucleo familiare ______ X n.
bimestri / 12 = Tariffa
N.B.
All'importo del Tributo,
sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE,
occorre infine AGGIUNGERE : (5
%) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti
dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico
delle aziende, l’onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della
tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al
DPR 158/1999.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON –
DOMESTICHE Classificate in base alle categorie
merceologiche previste dal D.p.r. 158/99).
STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA
PARTE VARIABILE, SI moltiplica la
superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si
aggiunge la tariffa variabile sempre dopo averla moltiplicata per la
superficie.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120: calcolo (120 X “tariffa
fissa unitaria” della categoria 10 €/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X “tariffa
variabile unitaria” categoria 10 €/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa.
Per
celerità di calcolo si può sommare la tariffa fissa + la tariffa variabile e il
risultato così ottenuto si moltiplica per la superficie e si otterrà così il TOTALE del dovuto).
N.B. All'importo
del Tributo, sia per le UTENZE
DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa
la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE:
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale,
previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
(PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA)
SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla
base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle
unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE
(ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno
delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini
dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o
accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è
rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la
detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal
bimestre solare successivo al momento dell’occupazione.
PER QUALI LOCALI/AREE SI
VERSA IL TRIBUTO
Presupposto
per l’applicazione del tributo è il
possesso,
l’occupazione o la
detenzione,
a qualsiasi
titolo
e anche di
fatto,
di locali
o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti
urbani e assimilati; si intendono
per:
a) locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno,
anche se
non conformi
alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree
scoperte
sia le superfici prive di
edificio di strutture
edilizie,
sia gli spazi circoscritti che non
costituiscono
locale,
come tettoie, balconi, terrazze,
campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici
adibite a civile abitazione;
d) utenze
non
domestiche, le
restanti superfici,
tra cui le comunità,
le attività
commerciali, artigianali,
industriali, professionali
e le attività
produttive
in genere.
- Sono escluse
dal
tributo:
a) le
aree scoperte pertinenziali
o accessorie a civili
abitazioni, quali
balconi
e le terrazze scoperte e i posti auto
scoperti,
i cortili
giardini
e i parchi;
b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree
scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
DICHIARAZIONE TARI –
reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:
- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già
presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la
dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento
TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione
dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in
comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche
da uno solo degli occupanti purchè vengano indicate le generalità dell’intestatario
scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe Comunale.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione
dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa ha effetto
dal primo giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dei locali. Le
denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la
corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso
di cessazione dell’occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal primo
giorno del bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione.
VERSAMENTI ANNO 2018
I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze:
1^ rata
- scadenza
di versamento entro il
30 LUGLIO 2018
2^ rata
- scadenza
di versamento entro il
30 OTTOBRE 2018.
E’ possibile un versamento unico entro la prima rata; In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà
inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento Per
effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli
degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il
versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima
attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico.
MODULISTICA TARI 2018 (fare riferimento alla sezione ALLEGATI a fondo documento).
IL
REGOLAMENTO TARI SI TROVA NELL'APPOSITA SEZIONE RISERVATA AI
REGOLAMENTI;
LE
DELIBERE DI CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE SONO
PUBBLICATE NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE
LA
DELIBERA DI CONSIGLIO SULL’AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO SI TROVA NELL’APPOSITA
SEZIONE RISERVATA AI REGOLAMENTI ED E’ PUBBLICATA NELL’ALBO PRETORIO ON-LINE;
ed è inoltre consultabile in questa SEZIONE
TARIFFE ANNO 2018 – PER
UTENZE DOMESTICHE E PER UTENZE NON DOMESTICHE (fare riferimento alla sezione ALLEGATI a fondo documento
Anno 2017 - cosa c'è da sapere
TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. (Legge 147 del
27/12/2013 e s.m.i.)
Come per il
precedente anno, anche per l’ANNO 2017,
resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014) pertanto
viene confermata la TARI: tributo PER IL servizio rifiuti,
QUALE COMPONENTE DELLA IUC (IMPOSTA unica comunale).
Le
caratteristiche della TARI
- tASSA
comunale sui rifiuti sono :
- Copertura del 100%
dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di
quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune.
- La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla
superficie dell’abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli
occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti
prodotti dal famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti
Sull’importo del tributo, , si aggiunge il (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
-
Viene pertanto inviata ad ogni
contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24
pre-compilato con l’indicazione del Codice Tributo TARI 3944.
MODALITA’ DI CALCOLO – PER LE UTENZE DOMESTICHE.
STANTE
CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE,
SI moltiplica la superficie calpestabile
dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa
variabile in base al numero DEI COMPONENTI IL nucleo famigliare PER I RESIDENTI
NEL COMUNE. pER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO
NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI.
A)
TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150
mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare
di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a € /nucleo familiare ______ X n.
bimestri / 12 = Tariffa
N.B.
All'importo del Tributo,
sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE,
occorre infine AGGIUNGERE : (5
%) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti
dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico
delle aziende, l’onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della
tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al
DPR 158/1999.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON –
DOMESTICHE Classificate in base alle categorie
merceologiche previste dal D.p.r. 158/99).
STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA
PARTE VARIABILE, SI moltiplica la
superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria, e poi si
aggiunge la tariffa variabile sempre dopo averla moltiplicata per la
superficie.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120: calcolo (120 X “tariffa
fissa unitaria” della categoria 10 €/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X “tariffa
variabile unitaria” categoria 10 €/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa.
Per
celerità di calcolo si può sommare la tariffa fissa + la tariffa variabile e il
risultato così ottenuto si moltiplica per la superficie e si otterrà così il TOTALE del dovuto).
N.B. All'importo
del Tributo, sia per le UTENZE
DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa
la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE:
- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale,
previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
(PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA)
SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla
base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle
unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE
(ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno
delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini
dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o
accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è
rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la
detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal
bimestre solare successivo al momento dell’occupazione.
PER QUALI LOCALI/AREE SI
VERSA IL TRIBUTO
Presupposto
per l’applicazione del tributo è il
possesso,
l’occupazione o la
detenzione,
a qualsiasi
titolo
e anche di
fatto,
di locali
o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti
urbani e assimilati; si intendono
per:
a) locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno,
anche se
non conformi
alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree
scoperte
sia le superfici prive di
edificio di strutture
edilizie,
sia gli spazi circoscritti che non
costituiscono
locale,
come tettoie, balconi, terrazze,
campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici
adibite a civile abitazione;
d) utenze
non
domestiche, le
restanti superfici,
tra cui le comunità,
le attività
commerciali, artigianali,
industriali, professionali
e le attività
produttive
in genere.
- Sono escluse
dal
tributo:
a) le
aree scoperte pertinenziali
o accessorie a civili
abitazioni, quali
balconi
e le terrazze scoperte e i posti auto
scoperti,
i cortili
giardini
e i parchi;
b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree
scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
DICHIARAZIONE TARI –
reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:
- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già
presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la
dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento
TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione
dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in
comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche
da uno solo degli occupanti purchè vengano indicate le generalità dell’intestatario
scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe Comunale.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione
dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa ha effetto
dal primo giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dei locali. Le
denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la
corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso
di cessazione dell’occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal primo
giorno del bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione.
VERSAMENTI ANNO 2017
I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze:
1^ rata
- scadenza
di versamento entro il
30 LUGLIO 2017
2^ rata
- scadenza
di versamento entro il
30 OTTOBRE 2017.
E’ possibile un versamento unico entro la prima rata; In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà
inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento Per
effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli
degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il
versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima
attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico. ATTENZIONE: L’emissione degli Avvisi di Pagamento del Ruolo Principale
aventi questi scadenze si riferiscono unicamente all’anno 2017 e non all’anno
2016.
MODULISTICA TARI 2017 (cliccare sulla sezione sottostante per scaricare i Modelli e le Tariffe per l'anno 2017).
__________________________________
_______________________________
IL
REGOLAMENTO TARI SI TROVA NELL'APPOSITA SEZIONE RISERVATA AI
REGOLAMENTI;
LE
DELIBERE DI CONSIGLIO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE SONO
PUBBLICATE NELL'ALBO PRETORIO ON-LINE
Anno 2017 - Compostaggio
Il Regolamento relativo alla componente rifiuti
TARI è stato integrato, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in
data 20/07/2017, all’art. 21 con il seguente comma:
Alle utenze domestiche che abbiano avviato il
compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del
materiale prodotto si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile. Il
beneficio è subordinato alla presentazione , entro il 31 gennaio dell’anno
precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio
domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento nonchè della
dichiarazione con la quale si autorizzano i controlli ad accedere in qualsiasi
momento nella proprietà privata dell’utente per la verifica del regolare
utilizzo dell’apposito contenitore e l’iscrizione nell’Albo comunale dei
compostatori.
I
contribuenti potranno pertanto avanzare la richiesta di Iscrizione All’Albo
solo dopo aver verificato di possedere le caratteristiche contemplate nel
REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO, rintracciabile nella Sezione
Regolamenti, che viene qui ulteriormente accluso. Si rende pertanto a
disposizione la modulistica per la richiesta di inserimento nell’Albo Comunale
dei compostatori ricordando altresì che la perdita delle caratteristiche
dovrà essere segnalata all’Ufficio Comunale preposto in modo da rideterminare
correttamente l’ammontare della Tassa Rifiuti (TARI).
Anno 2016 - cosa c'è da sapere
TARI: TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI. (Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.)
Come per il precedente anno, anche per
l’ANNO 2016, resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L. 147/2013 –
Legge di Stabilità 2014) pertanto viene confermata la TARI:
tributo PER IL servizio rifiuti, QUALE COMPONENTE DELLA IUC (IMPOSTA unica
comunale).
Le
caratteristiche della TARI
- tASSA comunale sui rifiuti sono :
- Copertura del 100% dei costi relativi al
servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati
agli urbani, smaltiti dal Comune.
-
La TARI si articola in una tariffa
fissa legata alla superficie dell’abitazione e una tariffa variabile legata al
numero degli occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività
di rifiuti prodotti dal famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti Sull’importo del tributo, , si aggiunge il (5 %) per
TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
-
Viene pertanto inviata ad ogni
contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24
pre-compilato con l’indicazione del Codice Tributo TARI 3944.
MODALITA’ DI CALCOLO – PER LE UTENZE DOMESTICHE.
STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA
UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI
moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria,
e poi si aggiunge la tariffa variabile in base al numero DEI COMPONENTI IL
nucleo famigliare PER I RESIDENTI NEL COMUNE. pER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E
DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2
COMPONENTI.
A)
TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150
mq con 4 persone residenti:
(150 mq X “tariffa fissa unitaria” €/mq_____
X n. bimestri/12) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile”
pari a € /nucleo familiare ______ X n. bimestri / 12 = Tariffa
N.B.
All'importo
del Tributo, sia per le UTENZE
DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, occorre infine AGGIUNGERE
: (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale,
previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
Per
quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i
rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l’onere varia, in modo
anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del
coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON –
DOMESTICHE Classificate
in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA
UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI
moltiplica la superficie calpestabile dei locali per la tariffa fissa unitaria,
e poi si aggiunge la tariffa variabile sempre dopo averla moltiplicata
per la superficie.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10)
di mq. 120: calcolo (120 X “tariffa fissa unitaria” della categoria 10
€/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X “tariffa variabile unitaria” categoria 10
€/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa.
Per celerità di calcolo si può sommare la
tariffa fissa + la tariffa variabile e il risultato così ottenuto si moltiplica
per la superficie e si otterrà così il
TOTALE del dovuto).
N.B. All'importo del Tributo,
sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE,
esclusa la maggiorazione, occorre
infine AGGIUNGERE: -
(5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
(PER VISIONARE LE
TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA)
SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO
La tariffa è commisurata
alle quantità
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma
9 bis, la SUPERFICIE
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero
i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili
di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini
dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o
accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è
rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la
detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal
bimestre solare successivo al momento dell’occupazione.
PER QUALI LOCALI/AREE SI
VERSA IL TRIBUTO
Presupposto
per l’applicazione del tributo è il
possesso,
l’occupazione o la
detenzione,
a qualsiasi
titolo
e anche di
fatto,
di locali
o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti
urbani e assimilati; si intendono
per:
a) locali,
e strutture
stabilmente
infisse
al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno,
anche se
non conformi
alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b)
aree scoperte
sia le superfici prive di
edificio di strutture
edilizie,
sia gli spazi circoscritti che non
costituiscono
locale,
come tettoie, balconi, terrazze,
campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze
domestiche,
le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche,
le restanti superfici,
tra cui le comunità,
le attività
commerciali, artigianali,
industriali, professionali
e le attività
produttive
in genere.
-
Sono
escluse dal tributo:
a)
le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a civili
abitazioni, quali
balconi
e le terrazze scoperte e i posti auto
scoperti,
i cortili
giardini
e i parchi;
b) Sono escluse dalla
tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di
cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in
via esclusiva.
DICHIARAZIONE TARI –
reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:
- Sono comunque
valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate, e i dati presenti in
banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi
del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine
stabilito da regolamento TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione
o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso
di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può
essere presentata anche da uno solo degli occupanti purchè vengano indicate le
generalità dell’intestatario scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe
Comunale.
- La dichiarazione,
redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli
anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati;
in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito
(entro 30 gg). La tassa ha effetto dal primo giorno del bimestre solare
successivo all’occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in
precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate
entro la data di formazione del ruolo. In caso di cessazione dell’occupazione
dei locali la dichiarazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare
successivo dalla data della sua presentazione.
VERSAMENTI ANNO 2015
I modelli di versamento precompilati F24 hanno le
seguenti scadenze:
1^ rata
- scadenza
di versamento entro il
30 LUGLIO 2016
2^ rata
- scadenza
di versamento entro il
30 NOVEMBRE 2016.
E’ possibile un versamento unico entro la prima rata; In caso di mancato
pagamento alle scadenze indicate sarà inviata successiva cartella con le
maggiorazioni per tardivo versamento Per effettuare il versamento è sufficiente
recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per
chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio
F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24
Telematico.
Anno 2015 - cosa c'è da sapere
TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. (Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.)
Come per il precedente anno, anche per l’ANNO 2015, resta in vigore LA NORMATIVA STATALE (L. 147/2013- Legge di Stabilità 2014) pertanto viene confermata la TARI: TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI, QUALE COMPONENTE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).
Le caratteristiche della TARI -TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI sono :
- Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune.
- La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla superficie dell’abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiutiSull’importo del tributo, , si aggiunge il (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l’indicazione del Codice Tributo TARI 3944.
MODALITA’ DI CALCOLO- PER LE UTENZE DOMESTICHE.
STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150 mq X "tariffa fissa unitaria" €/mq_____) + (nucleo familiare di 4 componenti X "tariffa variabile" pari a € /nucleo familiare ______ )= Tariffa annaule. Si otterrà così il TOTALE del dovuto da rapportare al numero di giorni effettivi con decorrenza dal bimestre solare successivo al momento dell'occupazione, come da regolamento comunale.
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, occorre infine AGGIUNGERE : (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l’onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON- DOMESTICHE Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99). STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE SEMPRE DOPO AVERLA MOLTIPLICATA PER LA SUPERFICIE.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120: calcolo (120 X "tariffa fissa unitaria") + (120 X "tariffa variabile unitaria" sempre riferito alla categoria 10 ) = Tariffa annuale.
Per celerità di calcolo si puó sommare la tariffa fissa + la tariffa variabile e il risultato così ottenuto si moltiplica per la superficie e si otterrà così il TOTALE del dovuto da rapportare al numero di giorni effettivi con decorrenza dal bimestre solare successivo al momento dell'occupazione, come da regolamento comunale.
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE: - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
(PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA)
SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell’occupazione.
PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasititolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:
a) locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte e iposti auto scoperti, i cortili giardini e i parchi;
b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
DICHIARAZIONE TARI- reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:
- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione puó essere presentata anche da uno solo degli occupanti purchè vengano indicate le generalità dell’intestatario scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe Comunale.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all’occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso di cessazione dell’occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione.
VERSAMENTI ANNO 2015
I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze:
1^ rata - scadenza di versamento entro il 30 SETTEMBRE 2015
2^ rata - scadenza di versamento entro il 30 NOVEMBRE 2015.
E’ possibile un versamento unico entro la prima rata; In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento Per effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico.
Anno 2014 - cosa c'è da sapere
SI RICORDA AI CITTADINI CHE IN CASO DI CESSAZIONE DALL'OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE IL TITOLARE DELLA CARTELLA TARI DEVE SEMPRE PRESENTARE ALL'UFFICIO TRIBUTI LA DENUNCIA DI CESSAZIONE ANCHE E SOPRATTUTTO SE VIENE EFFETTUATO IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA IN ALTRO COMUNE. IL MODELLO E' SCARICABILE IN FONDO A QUESTA SEZIONE.
Dal 1° gennaio 2014 LA NORMATIVA STATALE ha stabilito l’entrata in vigore della TARI: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI. (Legge 147 del 27/12/2013 e s.m.i.)
Il precedente TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES in vigore per il solo anno 2013) è pertanto stato abolito; la novità di rilievo è che nel nuovo tributo TARI, in vigore dal 2014, non viene più calcolata la quota dei servizi indivisibili che la precedente normativa statale aveva quantificato in Euro 0,30 per ogni mq. di superficie tassabile.
Le caratteristiche della TARI (Tassa Comunale sui Rifiuti) sono :
- Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani, smaltiti dal Comune.
- La TARI si articola in una tariffa fissa legata alla superficie dell’abitazione e una tariffa variabile legata al numero degli occupanti l’immobile stesso e alla presunta potenziale produttività di rifiuti prodotti dal famigliare (destinata a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiutiSull’importo del tributo, , si aggiunge il (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- Viene pertanto inviata ad ogni contribuente una lettera informativa con allegato il MODELLO DI PAGAMENTO F24 pre-compilato con l’indicazione del Codice Tributo TARI 3944.
MODALITA’ DI CALCOLO- PER LE UTENZE DOMESTICHE
STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMIGLIARE PER I RESIDENTI NEL COMUNE. PER LE 2^ CASE DEI RESIDENTI E DEI NON RESIDENTI VIENE STABILITO NEL REGOLAMENTO UN NUCLEO FAMIGLIARE DI 2 COMPONENTI.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:
(150 mq X "tariffa fissa unitaria" €/mq_____ X n. bimestri/12) + (nucleo familiare di 4 componenti X "tariffa variabile" pari a € /nucleo familiare ______ X n. bimestri / 12 = Tariffa
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, , occorre infine AGGIUNGERE : - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività commerciali, esclusi i rifiuti speciali che restano a carico delle aziende, l’onere varia, in modo anche rilevante, a seconda della tipologia di esercizio e a seconda del coefficiente di produttività, di cui al DPR 158/1999.
MODALITA’ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON- DOMESTICHE Classificate in base alle categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99).
STANTE CHE LA TARIFFA DEL TRIBUTO E’ DATA DA UNA PARTE FISSA E DA UNA PARTE VARIABILE, SI MOLTIPLICA LA SUPERFICIE CALPESTABILE DEI LOCALI PER LA TARIFFA FISSA UNITARIA, E POI SI AGGIUNGE LA TARIFFA VARIABILE SEMPRE DOPO AVERLA MOLTIPLICATA PER LA SUPERFICIE. PER CELERITA' DI CALCOLO POTERE IMMEDIATAMENTE MOLTIPLICARE LA SUPERFICIE PER LA TARIFFA COMPLESSIVA INDICATA NELL'ULTIMA COLONNA.
A) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 10) di mq. 120:calcolo(120 X "tariffa fissa unitaria" della categoria 10 €/mq_____ X bimestri / 12) + (120 X "tariffa variabile unitaria" categoria 10 €/mq_____ X bimestri/ 12) = Tariffa. Quindi come suggerito, per comodità di calcolo si prende es. mq. 120 e si moltiplica direttamente per la Tariffa (vedi dettaglio nelle Tariffe: ULTIMA COLONNA).
N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE : - (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50.
(PER VISIONARE LE TARIFFE SPOSTARSI IN FONDO PAGINA)
SUPERFICIE SOGGETTA A TRIBUTO
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU). Il tributo è rapportato ai mesi dell’anno nei quali si è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte e decorre dal bimestre solare successivo al momento dell’occupazione. PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO
Presupposto per l’applicazione del tributo è iL lpossesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasititolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:
a)locali, e strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b)areescoperte,sia le superfici prive di edificio di strutture edilizie, sia glis pazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restantis uperfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali,industriali, professionali e leattività produttive in genere.
- Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte,i posti autoscoperti, i cortili,ig iardini e i parchi;
b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
DICHIARAZIONE TARI- reperibile e scaricabile nella zona MODELLI:
- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU e TARES già presentate, e i dati presenti in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine di 30 gg (termine stabilito da regolamento TARI) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione puó essere presentata anche da uno solo degli occupanti purchè vengano indicate le generalità dell’intestatario scheda di famiglia risultante dall’Anagrafe Comunale.
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro 30 gg). La tassa è bimestrale ed ha effetto dal bimestre solare successivo all’occupazione dei locali. Le denunce di variazione dei dati in precedenza dichiarati hanno effetto per la corrente annualità se presentate entro la data di formazione del ruolo. In caso di cessazione dell’occupazione dei locali la dichiarazione ha effetto dal bimestre solare successivo dalla data della sua presentazione.
VERSAMENTI ANNO 2014
I modelli di versamento precompilati F24 hanno le seguenti scadenze:
1^ rata - scadenza di versamento entro il 30 LUGLIO 2014
2^ rata - scadenza di versamento entro il 30 DICEMBRE 2014.
E’ possibile un versamento unico entro la prima rata; In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate sarà inviata successiva cartella con le maggiorazioni per tardivo versamento Per effettuare il versamento è sufficiente recarsi direttamente agli Sportelli degli Uffici Postali oppure in Banca; per chi né è in possesso è possibile il versamento tramite home-banking (servizio F24 on-line) ponendo la massima attenzione nella compilazione del modello F24 Telematico.