IMU

IMU è l'acronimo di Imposta Municipale Unica. Ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati. Tale imposta è stata istituita anticipatamente ed in via sperimentale dall'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23. Ulteriori modifiche si sono avute con la legge di Stabilità 2014 che ha abolito l'Imu sulla prima casa, tranne alcune eccezioni. La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e smi, articolo 1, commi da 739 a 783, introduce la "Nuova IMU". La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI.

Anno 2024 - Versamento ACCONTO entro il 16 Giugno e SALDO entro il 16 Dicembre

Gli atti amministrativi e norme a cui fare riferimento per l’acconto e il saldo anno 2024.

  • Delibera del C.C. n. 40 del 18 dicembre 2023 per le aliquote IMU.
  • Regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 25 del 16 giugno 2020
  • Legge 160 del 27 dicembre 2019 e smi, articolo 1, commi da 739 a 783
  • Decreto legge n.104/2020, l.c. 126/2020, art. 78 bis (interpretazione autentica coadiuvanti agricoli, soci delle società di persone esercenti attività agricole, pensionati coltivatori diretti ed imprenditori agricoli iscritti Inps).
  • Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 48 (residenti estero)
  • Decreto legge n. 73/2022, L.c. n. 122/2022, art. 7, co.1 (modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato);
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 (Abitazione Principale);
  • Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 art. 1, comma 81 (Immobili occupati illegittimamente);

  

DICHIARAZIONE IMU /o DENUNCIA DI VARIAZIONE IMU

D.M. 29 luglio 2022 (approvazione del nuovo modello di dichiarazione e delle istruzioni relative).

In via ordinaria, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Per le variazioni avvenute nel corso del 2021, il termine di presentazione della dichiarazione è differito al 30/06/2023 dall’ art. 3 co. 1 del D.l. 198/2022, L.c. 14/2023.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE

Legge 160/2019, art. 1 co. 741, lettera b)

  • Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  • Per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e possono essere una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa.

 La sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 12.09.2022, depositata il 13.10.2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano dall’anno 2012 la fattispecie dell’abitazione principale ai fini dell’esenzione dell’IMU. Le disposizioni sono quelle contenute nell’art. 13 del D.L. 201/2011, L.c. 214/2011, come modificato dall’art. 1, co. 707, lettera b, della legge 147/2013 e nell’art. 1, co. 741, lettera b) della legge 160/2019 come modificato dall’art. 5 decies, co. 1, dal Dl. 146/2021, L.c. 215/2021, che subordinano la qualificazione di abitazione principale, e cioè il riconoscimento dell’esenzione IMU, all’esistenza del doppio requisito di dimora abituale e residenza anagrafica in capo all’intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo, anziché in capo solo a quest’ultimo quale soggetto passivo dell’imposta.

  • Di conseguenza, sono state dichiarate altresì incostituzionali le disposizioni che impongono al contribuente la scelta di un’unica abitazione da esentare ai fini IMU per la sua destinazione ad abitazione principale, sia sita sul territorio del medesimo comune sia nell’ambito del territorio di comuni diversi.
  • Quindi, a decorrere dal 20/10/2022 (giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.), in merito, rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.
  • La Corte Costituzione ribadendo quanto sopra riportato, rimarca altresì che l’Ente dispone di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni tra i quali i dati relativi ai consumi di energia elettrica, di servizi idrici, del gas, il versamento della Tari, ecc..

 

  

ALIQUOTE

 - 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie A1, A8, A9 e per le relative pertinenze.

 - 0,91 per cento per tutti gli altri immobili e per le aree edificabili.

 - 0,00 per cento per i fabbricati ad uso strumentale ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è dovuta nella misura del 0,10 per cento %

 Esenti dal 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. Beni merce, così come definiti dalla legge n. 160/2019, comma 751)

 

DETRAZIONE

Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

IMMOBILI ESCLUSI DALL’IMPOSTA

 Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019, non costituiscono presupposto dell’imposta i seguenti immobili:

 

  • Art. 1, comma 740 - Le unità immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;

 

  • 1, comma 741, lettera c) - Le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, seguenti:
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

 

TERRENI AGRICOLI

 

Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019, Art. 1, comma 758 - sono esenti i terreni agricoli:

  1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione.
  2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  3. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  4. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

 

Ai sensi della Legge del 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 705, sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, e che partecipano attivamente all’esercizio dell’attività dell’impresa agricola dei titolari;

 

Ai sensi del Decreto Legge 104/2020, l.c. 126/2020, art. 78 bis, co. 1 (Interpretazione autentica)

Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, della legge n. 212/2000, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citatalegge n. 145 del 2018.

 

Ai sensi del Decreto Legge 104/2020, l.c. 126/2020, articolo 78 bis, commi 2 e 3, (Interpretazione autentica in materia di IMU), sono esenti:

  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, poiché nelle agevolazioni tributarie riconosciute ed applicate, stabiliti dalla normativa vigente, sono anche comprese quelle relative all’IMU. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai pensionati coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali che, continuando a svolgere l’attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione INPS agricola.
  •  

ALTRE FATTISPECIE ESENTI

 Ai sensi della Legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 759, sono esenti le fattispecie dalla lettera a) alla lettera g), elencate nel comma citato, e le ulteriori fattispecie previste altresì dalla normativa, così come disciplinato nel regolamento Comunale IMU vigente.

 Dal 1/1/2023 è stata aggiunta dall'art. 1, co. 81 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) la lettera:

g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all' autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

 

FATTISPECIE AGEVOLATE

 Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 747, la base imponibile è ridotta del 50%:

 

  1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. 42/2004;
  2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le predette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato.
  3. Per l’unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

 

 

Ai sensi della Legge 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 48, modificato per solo anno 2022 dalla Legge 234/2021, art.1, comma 743, la base imponibile è ridotta al 37,5%:

 

  • Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

 

 

Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 760, la base imponibile è ridotta al 75%:

 

  • Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, tenendo conto dei criteri generali previsti dal D.M. 16 gennaio 2017 concernenti la realizzazione degli accordi territoriali per la stipula dei relativi contratti. Nell’art. 1, comma 8, del citato decreto, è previsto che le parti contrattuali possano essere assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori; se le parti decidono di non farsi assistere è previsto comunque il rilascio di un’attestazione da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo della rispondenza del contenuto del contratto.

 

Decreto legge n. 73/2022, legge n. 122/2022, art. 7, co.1 - Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato.

L'attestazione di cui all’ art. 1, comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, co. 3, della legge n. 431/1998può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.

 

 

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

 

Fabbricati = Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:

  • per 160 - categorie A (esclusa A10) e C2 e C6 e C7
  • per 140 -categorie B e C3 e C4 e C5
  • per 80 - categorie A10 e D5  
  • per 65 - categoria D (esclusa D5)  
  • per 55 - categoria C1 

Terreni edificabili = valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

 

 

VERSAMENTI

 Per tutti gli immobili ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria “D” l’imposta va versata interamente al Comune.

 Per gli immobili appartenenti alla categoria “D” l’imposta va versata:

 

  • per la quota calcolata con l’aliquota base dello 0,76 per cento, allo Stato
  • per la quota calcolata sulla maggiorazione dell’aliquota di base, al Comune.

 

E’ possibile effettuare i versamenti sia con F24 sia con bollettino postale appositamente predisposto.

 

CODICI TRIBUTO

abitazione principale      - 3912 per il comune  

terreni agricoli                   - 3914 per il comune   

aree fabbricabili               - 3916 per il comune  

altri fabbricati                    - 3918 per il comune  

fabbricati di cat. “D”      - 3925 per lo stato    

fabbricati di cat. “D”      - 3930 per il comune 

Fabbricati rurali                 -3913 per il comune

Fabbricati beni merce    -3939 per il comune

 

Argomenti:
Tasse e tributi
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