Anno 2022 - Versamento ACCONTO entro il 16 Giugno e SALDO entro il 16 Dicembre
Gli atti cui fare riferimento per
l’acconto e il saldo anno 2022.
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Delibera del C.C. n. 9 del 23 febbraio 2022 per le aliquote
IMU.
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Regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 25
del 16 giugno 2020
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LEGGE n. 160 del 27 dicembre 2019 e smi, articolo 1,
commi da 739 a 783, D.L. 146/2021, l.c. 215/2022,
modifiche all’art. 1 co.741, relative all’abitazione principale.
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Decreto legge n.104/2020, l.c. 126/2020, art. 78, comma
3 (esenzioni immobili in Cat.D3), art. 78 bis
(interpretazione autentica coadiuvanti agricoli, soci delle società di persone
esercenti attività agricole, pensionati coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli iscritti Inps).
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Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi
48, modificato dalla L. 234/2021, art. 1, comma 743, solo
per l’anno 2022.
ALIQUOTE
- 0,40 per cento per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo classificata nelle categorie A1, A8, A9 e per le relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e
i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o
in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un
solo immobile scelto dai componenti
del nucleo familiare.
La
scelta deve essere comunicata con la presentazione della Dichiarazione IMU al
Comune di ubicazione dell’immobile considerato abitazione principale. (risposta del MEF al quesito n. 1 nel corso del Telefisco
2022)
Per pertinenze s’intendono esclusivamente quelle classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e possono essere una
sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all’unità abitativa.
- 0,91 per cento
per tutti gli altri immobili e per
le aree edificabili.
Esenti
dal 2022 i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. Beni merce,
così come definiti dalla legge n. 160/2019, comma 751)
DETRAZIONE
Dall’imposta
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 ed
A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200,00 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica.
La suddetta
detrazione si applica anche agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
IMMOBILI ESCLUSI DALL’IMPOSTA
Ai
sensi della legge 160 del 27 dicembre
2019, non costituiscono presupposto dell’imposta i seguenti immobili:
- Art. 1, comma 740 - Le unità
immobiliari che sono utilizzate come abitazione principale dal soggetto passivo e relative pertinenze ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative
pertinenze;
· Art. 1, comma 741,
lettera c) - Le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, seguenti:
1. le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza
anagrafica;
3. i fabbricati di
civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare
assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta,
il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;
6. l’unità immobiliare
posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
TERRENI AGRICOLI
Ai sensi della legge
160 del 27 dicembre 2019, Art. 1, comma 758 - sono esenti i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla
previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3,
del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione.
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell’art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero
delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Ai sensi della Legge del 30
dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 705, sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai familiari
coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare,
che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola
quali coltivatori diretti, e che partecipano attivamente all’esercizio
dell’attività dell’impresa agricola dei titolari;
Ai sensi del Decreto Legge 104/2020,
l.c. 126/2020, articolo 78 bis, commi 2 e 3, (Interpretazione autentica in
materia di IMU), sono esenti:
·
i terreni agricoli posseduti
e condotti dai soci delle società di
persone
esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto
o di imprenditore agricolo a titolo principale, poiché nelle agevolazioni
tributarie riconosciute ed applicate, stabiliti dalla normativa vigente, sono anche comprese quelle relative
all’IMU. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai
fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo
prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel
rispettivo nucleo familiare.
·
i terreni agricoli posseduti e condotti dai pensionati coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali che, continuando a
svolgere l’attività in agricoltura, mantengono
l’iscrizione INPS agricola.
ALTRE FATTISPECIE
ESENTI
Ai sensi della Legge
160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma 759, sono esenti le fattispecie dalla lettera a) alla lettera g), elencate nel
comma citato, e le ulteriori fattispecie previste altresì dalla normativa, così
come disciplinato nel regolamento Comunale IMU vigente.
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica
da COVID 19, per
l'anno 2022, non è dovuta l'imposta
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783
della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, relativa a:
Ai sensi
del Decreto Legge 104/2020, l.c. 126/2020, articolo 78, comma 1:
lettera d) gli immobili rientranti nella categoria
catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per
concerti e spettacoli, a condizione che
i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
FATTISPECIE
AGEVOLATE
Ai sensi della legge 160 del 27
dicembre 2019, art. 1, comma 747, la base imponibile è ridotta del
50%:
a)
Per i fabbricati
di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al
D. Lgs. 42/2004;
b)
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono le predette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà
di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
che attesti l’inagibilità o inabitabilità del fabbricato, redatta e sottoscritta
da un tecnico abilitato.
c)
Per l’unità immobiliare, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che
il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in
Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune
in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche
nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda
nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale,
ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in
caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli
minori.
Ai sensi della Legge 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma
48, modificato per solo anno 2022 dalla Legge 234/2021, art.1, comma 743, la
base imponibile è ridotta al
37,5%:
·
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data
in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà
o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano
titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con
l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Ai sensi della legge 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, comma
760, la base imponibile è ridotta al 75%:
·
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n.
431/1998, tenendo conto dei criteri generali previsti dal D.M. 16 gennaio 2017 concernenti la realizzazione degli accordi territoriali per la
stipula dei relativi contratti. Nell’art.
1, comma 8, del citato decreto, è previsto che le parti contrattuali possano
essere assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori; se le parti decidono di non farsi
assistere è previsto comunque il rilascio di un’attestazione da parte di almeno
una organizzazione firmataria dell’accordo della rispondenza del contenuto del
contratto.
CALCOLO DELLA BASE
IMPONIBILE
Fabbricati = Rendita catastale + rivalutazione del 5% da moltiplicare:
-
per 160 - categorie A
(esclusa A10) e C2 e C6 e C7
-
per 140 -categorie B e C3
e C4 e C5
-
per 80 - categorie A10 e D5
-
per 65 - categoria D (esclusa D5)
-
per 55 - categoria C1
Terreni edificabili = valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno
di imposizione.
VERSAMENTI
Per tutti
gli immobili ad eccezione di quelli
appartenenti alla categoria “D” l’imposta va versata interamente al Comune.
Per gli immobili appartenenti alla categoria “D” l’imposta va versata:
-
per la quota calcolata
con l’aliquota base dello 0,76 per cento,
allo Stato
-
per la quota calcolata
sulla maggiorazione dell’aliquota di
base, al Comune.
E’ possibile
effettuare i versamenti sia con F24 sia
con bollettino postale appositamente predisposto.
CODICI TRIBUTO
abitazione
principale - 3912
per il comune
terreni
agricoli - 3914 per il
comune
aree
fabbricabili - 3916 per il
comune
altri
fabbricati - 3918 per il
comune
fabbricati di cat. “D” - 3925
per lo stato
fabbricati di cat. “D” - 3930 per il comune
Fabbricati
rurali -3913 per il comune
Fabbricati
beni merce -3939 per il comune